AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
Anno 2021- Legge 431/98 art. 11.
Visto l’art. 11 della Legge n. 431/98 che ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale, da ripartire tra le Regioni, per la concessione di contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 412 del 9/12/2022, con la quale la Regione Puglia ha ripartito ai Comuni le risorse per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’annualità 2021, attribuendo al Comune di Campi Salentina l’importo di € 22.001,10 ed ha fornito indirizzi ai Comuni, per l'utilizzo di detti Fondi;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 11/01/2023, con la quale questa Pubblica Amministrazione ha stabilito di incrementare il contributo a sostegno dei canoni di locazione anno 2021, anche per concorrere alla premialità, cofinanziando con l'importo di € 5.000,00 del bilancio comunale;
Fatta salva l’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie innanzi indicate e di quelle ulteriori di “premialità”, il “Fondo Affitti 2021” ammonta complessivamente ad € 27.001,10;
Vista la determinazione Reg. Gen.le n. 115 del 25/01/2023 con la quale sono stati approvati gli atti della presente procedura.
SI RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la partecipazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2021.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per partecipare al presente bando il nucleo familiare del richiedente – conduttore (composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF) deve possedere i seguenti requisiti:
a) Il reddito di riferimento del nucleo familiare è il seguente:
- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1, l’imponibile complessivo. Per tale fascia a) il limite massimo di reddito è di € 13.405,08 (Circolare INPS n. 197/2021);
b) per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all’art. 21 della L. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00.
Inoltre:
c) Cittadinanza italiana o Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D.Lgs. n.30 del 06/02/2007 e deve avere la residenza angrafica nel Comune di Campi Salentina;
d) Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno alla data di pubblicazione del presente bando ed avere la residenza anagrafica nel Comune di Campi Salentina;
e) essere stato residente nel Comune di Campi Salentina, nell’immobile condotto in locazione come abitazione principale e per il periodo per il quale si richiede il contributo;
f) Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell’anno 2021, regolarmente registrato, per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1,A8,A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq., fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo famigliare di ultrasessantacinquenne o di disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure n.3 figli minorenni a carico o nucleo famigliare monogenitoriale (un solo genitore nel nucleo, come da stato di famiglia, con figli minori conviventi) o separato/divorziato (residente in Puglia da almeno 5 anni, con disponibilità reddituale, determinata da pronuncia del Giudice, inferiore al doppio dell’importo di assegno sociale e con assegnazione della casa e assegno di mantenimento al coniuge, con figli minori o non autosufficienti a carico; viene invece escluso se è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona);
g) L’abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell’art.3, comma 3 della L.n.431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art.1, e del 30/12/2002, art.1, comma 2, ovvero, trovasi in zona di pregio ma è in cattive condizioni, gli infissi non sono in buono stato-manca o non funziona il riscaldamento-manca o non funziona l’autoclave-manca l’ascensore se l’appartamento è dal terzo piano in su;
h) Il Richiedente non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a-padre-fratello- sorella-nonno-nipote (figlio di figlio/a) del richiedente o della moglie) o di matrimonio con il locatario;
i) Nessun componente del Nucleo famigliare relativamente all’anno 2021 abbia titolarità dell’assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi ex IACP, case parcheggio, etc.);
l) Nessun componente del Nucleo famigliare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo famigliare medesimo così come definito all’art.3 comma 1 lettera c della L.R. n.10/2014, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla “nuda proprietà”;
m) Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2021, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98;
n) Di non avere beneficiato, per tutti i 12 mesi dell’anno 2021, della quota destinata all’affitto del cosiddetto Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2020, n.4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2020, n.26, e s.m.i.
I contributi di cui al presente avviso non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del Reddito/Pensione di Cittadinanza, di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertiti, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Il Comune di Campi Salentina, pertanto, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
o) Di non aver beneficiato per tutti i 12 mesi dell’anno 2021 di contributi pubblici per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19;
SI PRECISA CHE:
1) Per la determinazione del REDDITO COMPLESSIVO di ogni componente del nucleo famigliare dovrà essere utilizzato:
- per il modello Certificazione Unica 2022, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2;
- per il modello 730/2022, redditi 2021, il rigo 11, Quadro 730-3;
- per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.
Oltre all’imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).
Occorre inserire i redditi dei componenti che facevano parte del nucleo familiare nell’anno 2021 (o anche ratei di redditi nel caso sin cui siano stati presenti solo per una parte dell’anno).
Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.
2) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi moreuxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge;
3) Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2021 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro; il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2021, anno di riferimento del fondo, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;
4) Per i soggetti di cui alla precedente lettera a) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad € 3.098,74/anno, nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7.6.99, art. 1 e art. 2, comma 3;
5) Per i soggetti di cui alla precedente lettera b) l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non dovrà comunque essere superiore a € 2.324,06/anno, nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7.6.99, art. 1 e art. 2, comma 3;
N.B. Il REDDITO COMPLESSIVO del nucleo famigliare conseguito nel 2021 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 %.
6) In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2021 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati, non assegnatari della casa familigliare sebbene di loro proprietà, che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
a) genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
b) disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge;
c) presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
7) Il contributo sarà erogato esclusivamente per il numero di mesi per i quali non ha percepito alcun contributo fitto;
8) L'erogazione dei contributi è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate. In caso di insufficienza dei fondi i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una riduzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l’importo complessivo delle richieste ammesse.
MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al presente Avviso dovrà essere compilata su apposito modulo, in tutte le sue parti, pena l’esclusione, reperibile sul sito istituzionale del Comune, oppure presso lo Sportello di Segretariato Sociale presso la sede municipale, negli orari stabiliti. La domanda contiene un questionario sotto forma di autocertificazione formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al bando e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo. L’istanza, deve essere sottoscritta e corredata da documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e le relative istanze escluse dai benefici.
Alla domanda è necessario allegare la seguente documentazione:
• fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
• Copia dell’Attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea (per i Cittadini dell’Unione europea);
• Titolo di soggiorno in corso di validità dal 2021 a tutt’oggi, per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea.
• copia del contratto di locazione registrato;
• copie del Modello F23 del Ministero delle Finanze, relativo al pagamento dell’imposta di registro per l’intero anno 2021 o attestazione di cedolare secca;
• copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione anno 2021;
• copia della visura catastale o cartella di pagamento della TARI da cui risultino i mq. utili dell’alloggio condotto in locazione;
• copia del modello reddituale (modello Unico-2022 o 730-2022 o CU redditi 2021) di tutti i componenti del nucleo familiare (tutti coloro che sono inseriti nello stato di famiglia o che risiedono nell’alloggio anche se non legati da vincoli di parentela);
• copia della visura catastale/autocertificazione di eventuali proprietà immobiliari da cui risulti la categoria catastale e l’inadeguatezza o l’inabitabilità dell’immobile;
• Solo per i richiedenti che dichiarano reddito ZERO, e/o casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito, imponibile per la fascia a) e convenzionale per la fascia b), sia superiore al 90%, alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione:
dichiarazione del richiedente che attesti la fruizione di assistenza dei Servizi Sociali del Comune;
oppure dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;
oppure, nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito dal proprio nucleo familiare, che deve essere congruo rispetto al canone versato;
• Modulo banca con l’indicazione IBAN corretto su cui effettuare l’accredito. Si fa presente che il cc.postale contrassegnato dai seguenti CAB/ABI 07601/03384 non può essere utilizzato per il pagamento tramite bonifico;
• Documentazione attestante l’importo totale ricevuto come Contributo Fitto Covid-19 e il numero di mesi dell’anno 2021 nei quali lo si è ricevuto.
L’ufficio si riserva di effettuare controlli, anche a campione, circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, riservandosi di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate, ivi compresa la fruizione del Reddito/Pensione di cittadinanza. Il Comune, inoltre, nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.
Sarà motivo di esclusione:
- l’incompletezza della domanda di partecipazione;
- la mancata apposizione della firma del richiedente;
- la mancanza della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- ogni altro documento richiesto nel bando;
- la presentazione fuori termine.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA MODALITA’ E SCADENZA
La domanda di partecipazione, corredata da tutti gli allegati, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 21/02/2023 mediante una delle seguenti modalità:
-direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Campi Salentina, con consegna a mano nelle giornate ed orari di apertura degli uffici comunali
-o via pec all’indirizzo protocollo.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it
Il Comune di Campi Salentina non risponde dell’eventuale arrivo di domande, oltre il termine innanzi stabilito né di domande inviate a mezzo posta. La non corretta compilazione della domanda di partecipazione, ovvero l’assenza di uno degli allegati richiesti, sarà motivo di esclusione.
Delle domande pervenute una volta istruite e dichiarate ammissibili, verrà predisposta una graduatoria secondo un principio di gradualità in modo da favorire i nuclei familiari con redditi bassi; in caso di parità di redditi sarà data precedenza ai nuclei familiari che presentano un’elevata soglia di incidenza del canone sul reddito, distinguendo esplicitamente i concorrenti della fascia a) ed il relativo importo, da quelli della fascia b) ed il relativo importo.
L'erogazione dei contributi, é condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia.
Il Comune si riserva la possibilità di assegnare un contributo inferiore rispetto a quanto previsto dal presente bando in presenza di risorse (regionali e comunali) insufficienti a soddisfare il fabbisogno delle domande presentate. In tal caso si procederà a ripartire l’ammontare del contributo disponibile fra tutti gli aventi diritto in proporzione alle risorse a disposizione rispetto al fabbisogno.
Il contributo sarà erogato solo se pari ad almeno una mensilità del canone di locazione.
In caso di decesso del richiedente, utilmente collocato in graduatoria, il contributo spettante sarà concesso solo ed esclusivamente ad un soggetto facente parte del nucleo famigliare nell’anno di competenza.
Alle graduatorie sarà data adeguata pubblicità tramite affissione all’Albo Pretorio online del Comune di Campi Salentina.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere, in qualunque momento, la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate. Per tutto quanto non esplicitato nel presente bando si fa riferimento alle normative vigenti.
La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo teorico riconosciuto.
Il Comune di Campi Salentina non inoltrerà comunicazioni all’indirizzo dei singoli interessati circa l’ammissione o l’esclusione. Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, comunicherà tramite avviso all’Albo Pretorio on line, sul Sito Istituzionale e tramite disponibilità della graduatoria presso l’Ufficio di Segretariato Sociale.
Informazioni relative al trattamento dei dati personali
Si informa che, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura di accesso al beneficio della Legge n. 431/98. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Comune, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. I dati
potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento de quo. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l’ufficio protocollo del Comune o il suo Responsabile della Protezione dei Dati (privacy.unionenordsalento@liquidlaw.it ) Il presente Avviso con tutti gli allegati, è disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.campi-salentina.le.it sino alla scadenza per la presentazione delle domande, nonché è possibile richiedere la documentazione cartacea presso lo Sportello di Segretariato Sociale, ubicato presso la sede municipale.
Per richiedere informazioni/chiarimenti, ovvero per una prima analisi della completezza della domanda e dei relativi allegati, è possibile rivolgersi direttamente allo Sportello di Segretariato Sociale o telefonare al seguente numero tel. 0832/720650 – oppure inviare una comunicazione al seguente indirizzo e-mail: servizisociali@comune.campi-salentina.le.it.
Campi Salentina lì 31/01/2023
L’Assessore alle Politiche Sociali Il Sindaco
F.to Alessandro Conversano F.to Alfredo Paolo Fina
Il Responsabile del Settore
F.to Ass. Soc. dott.ssa Anna Rita Simone