Scadenza termine versamento acconto IMU anno 2014
Dettagli della notizia
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Visto l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l’imposta municipale unica (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
rilevato che per la componente IMU restano applicabili per l’anno 2014 le seguenti norme di riferimento:
- d. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, istitutivo dell’I.C.I. – imposta comunale sugli immobili;
- articolo 17 del d. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che disciplina le modalità di versamento unitario e compensazione;
- d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni;
- articoli 7, comma 1, 8, 9 e 14, commi 1 e 9, del d. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivi dell’I.M.U. - imposta municipale propria;
- articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato al 2012 l’applicazione in via sperimentale dell’imposta municipale propria;
- D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, correttivo del D.L. 201/2011;
- risoluzione dell’Agenzia delle entrate 12 aprile 2012, n. 35/E, istitutiva dei codici tributo dell’imposta municipale propria;
- circolare del Ministero dell’economia e finanze 18 maggio 2012, n. 3/DF;
- regolamento comunale relativo all’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 23 ottobre 2012;
- articolo 10, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha stabilito una nuova scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta municipale propria;
- risoluzione dell’Agenzia delle entrate 21 maggio 2013, n. 33/E, istitutiva di nuovi codici tributo dell’imposta municipale propria;
- circolare del Ministero dell’economia e finanze 23 maggio 2013, n. 2/DF;
- D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha introdotto alcune forme di agevolazione per determinate categorie di contribuenti ed ha disposto la pubblicazione entro il 9 dicembre 2013 delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nel sito istituzionale di ciascun comune quale condizione di efficacia;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 30 novembre 2013, che ha fissato le aliquote per l’anno 2013, pubblicata il 4 dicembre 2013;
INFORMA
- Il versamento della rata di acconto IMU per il 2014 dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2014;
- il presupposto impositivo della componente Imu della Iuc è costituito dal possesso di terreni, aree fabbricabili, fabbricati, esclusa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- sono soggetti passivi:
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. L’ex coniuge affidatario della casa coniugale s’intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione;
b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
c) il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- le aliquote da utilizzare per il versamento dell’acconto sono le seguenti:
a) aliquota base 10,6 per mille;
b) abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9) 4 per mille;
c) fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille;
d) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 8,6 per mille;
- per le unità immobiliari individuate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed adibite ad abitazione principale, per le quali il versamento resta comunque dovuto, spetta una detrazione di imposta di € 200,00.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
- Il versamento dell’IMU deve essere effettuato mediante modello di versamento F24 o, in alternativa, mediante l’apposito bollettino postale recante la dicitura “Pagamento IMU” ed il numero di conto 1008857615, valido per tutti i Comuni italiani; a tal fine si ricorda che il codice catastale del Comune di Campi Salentina è B506. L’importo minimo del versamento è di € 12,00 su base annua;
- per il 2014 l’imposta va versata interamente al Comune, ad eccezione di quella relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali il versamento va effettuato nel seguente modo:
a) quota a favore dello Stato nella misura del 7,6 per mille;
b) quota a favore del Comune nella misura del 1,0 per mille;
- si riportano nella tabella sottostante i codici tributo da utilizzare per il versamento:
Tipologia immobili
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Codice IMU quota comune
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Codice IMU quota statale
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Abitazione principale e pertinenze
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3912
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Fabbricati rurali ad uso strumentale
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3913
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Terreni agricoli
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3914
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Aree fabbricabili
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3916
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Altri fabbricati
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3918
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Immobili ad uso produttivo di categoria D
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3930
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3925
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