Competenze
La Commissione Elettorale Circondariale è un organo collegiale, cioè una Commissione istituita in ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario, con decreto del Presidente della Corte d’Appello, dopo l’insediamento del Consiglio Provinciale neoeletto. È presieduta di diritto dal Prefetto o suo delegato ed è composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti. Il lavoro della Commissione è assistito da un segretario che ne verbalizza ogni attività.
Nei Circondari con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono costituite delle Sottocommissioni su proposta della Commissione Elettorale Circondariale, che ne ripartisce i compiti, ne coordina e ne vigila l’attività.
Competenze:
▪ controllo degli atti relativi alle revisioni dinamiche e semestrali delle liste elettorali, trasmessi dagli Ufficiali Elettorali dei Comuni compresi nel circondario di competenza;
▪ valutazione dei ricorsi proposti contro le decisione degli Ufficiali Elettorali in materia di revisione delle liste elettorali;
▪ decide sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione Elettorale Comunale in materia di aggiornamento dell’Albo degli Scrutatori;
▪ decide sui ricorsi relativi all’ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali;
▪ delibera sull’ammissione al voto dell’elettore non ricompreso nelle liste elettorali.