BONUS RIFIUTI

Sconto sulla TARI ai nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE sottosoglia.
Data:

26/03/2026

Immagine: BONUS RIFIUTI
© UFFICIO TRIBUTI - Licenza sconosciuta

Descrizione

Il Bonus sociale rifiuti trae la sua origine dall'articolo 57-bis del Decreto Legge n. 124/2019 ma solo con il DPCM 24/2025 ha trovato concreta applicazione.

La definizione delle modalità attuative del bonus sono state demandate ad ARERA, che con Delibera n. 133/2025R/RIF ha dato avvio al procedimento che ha portato poi all’approvazione, con Delibera n. 355/2025R/RIF, del Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR).

CARATTERISTICHE DEL BONUS

È uno sconto applicato in modo automatico sulla tariffa per la gestione dei rifiuti (TARI) ai nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE sottosoglia. 

  • Viene riconosciuto una volta all’anno.

Riduce del 25% la TARI (o la tariffa corrispettiva) che i nuclei familiari devono corrispondere ogni anno. La riduzione viene effettuata l'anno successivo a quello in cui l’ISEE del nucleo è risultato sottosoglia. 

REQUISITI PER OTTENERE IL BONUS

 Il cittadino o il nucleo familiare ha diritto al bonus se:

l'ISEE:

  • non è superiore a 9.796 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico
  • non è superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

E se l’UTENZA TARI:

  • è un’utenza ad uso domestico
  • deve essere intestata a uno dei componenti il nucleo ISEE.

COME SI OTTIENE IL BONUS?

Il primo passaggio per ottenere il bonus è quello di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un’attestazione ISEE sottosoglia.

Il bonus viene poi riconosciuto in modo automatico, ossia senza che l’utente ne faccia richiesta con la presentazione di moduli o di apposite domande.

Infatti, se il cittadino presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS e l’attestazione ISEE calcolata risulta sotto la soglia stabilita dalla normativa per ottenere il bonus, i dati dell’utente (solo quelli strettamente necessari in base alla normativa privacy) vengono trasmessi, al gestore rifiuti competente nel territorio di abitazione del nucleo familiare che, effettuate alcune ulteriori verifiche, provvede a scontare la TARI.

QUANDO RICEVO IL BONUS?

Il bonus sociale relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) viene corrisposto una volta all’anno, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti previsti. Lo sconto, pari al 25% della spesa sostenuta viene applicato sulla TARI nell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Poiché l’ISEE può essere richiesto dai cittadini in qualsiasi momento dell’anno, i gestori disporranno dei dati relativi ai nuclei familiari che hanno diritto al bonus sociale solo alla fine di ogni anno, quando sono state presentate tutte le DSU, quindi dopo il mese di dicembre di ciascun anno. Per questo motivo il bonus sociale rifiuti viene corrisposto nel bollettino di pagamento emesso nell’anno successivo a quello di presentazione della DSU. Per esempio, nel 2026, entro il mese di giugno verrà applicato lo sconto ai nuclei familiari che hanno ottenuto un’attestazione ISEE sottosoglia nel 2025. Lo sconto viene calcolato in base a quello che il nucleo familiare ha pagato nel 2025.

ATTENZIONE: se i cittadini presentano la DSU dopo il 20 dicembre (di ogni anno) e ricevono quindi l’attestazione ISEE a gennaio dell’anno successivo, il bonus rifiuti verrà corrisposto l’anno seguente a quello di rilascio dell’attestazione ISEE. Quindi, per esempio, se si presenta la DSU il 22 dicembre 2025 e si ottiene l’attestazione ISEE (entro la soglia di 9.796 euro o 20.000 euro se ho una famiglia numerosa) il 3 gennaio 2026, lo sconto verrà applicato nel 2027.

COME RICEVO IL BONUS?

Il bonus sociale viene applicato nel documento di riscossione (avviso di pagamento) emesso entro giugno di ogni anno.

ATTENZIONE: nel caso in cui il potenziale beneficiario del bonus sociale risulti moroso, ossia risulti non aver pagato la tassa sui rifiuti negli anni precedenti a quello di erogazione del bonus, il gestore del servizio può trattenere l'importo del bonus per compensare le somme dovute e non versate dall’utente. E’ opportuno pertanto verificare la propria posizione con l'Ufficio Tributi, per valutare se esistono pendenze in grado di azzerare o ridurre il beneficio atteso.

COSA SUCCEDE SE IL NUCLEO FAMILIARE AGEVOLABILE SIA INTESTATARIO DI PIÙ UTENZE TARI?

Qualora il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze TARI (cioè possieda più unità immobiliari), l’agevolazione viene applicata solo all’unità immobiliare il cui indirizzo corrisponde a quello di abitazione indicato nella DSU.

COSA SUCCEDE SE DAI DATI DELLA DSU NON SI RIESCE AD ASSOCIARE A UN NUCLEO FAMILIARE UN’UTENZA DOMESTICA TARI?

Nel caso in cui all’indirizzo indicato come abitazione dal nucleo familiare nella DSU non sia associata un’utenza TARI a uso domestico, il gestore rifiuti potrà applicare l’agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte alla regolarizzazione della situazione da parte dell’utente.

A cura di

Ufficio Tributi

Contatti, orari di ricevimento e informazioni di interesse.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 26/03/2026 08:31

Sito web OpenCity Italia · Accesso redattori sito